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Il Marchio Internazionale
Come si è visto, volendo tutelare un marchio all'estero si ha la
possibilità di procedere alla registrazione nei singoli Paesi di
interesse. Le pratiche possono però talora rivelarsi complesse,
laboriose e costose.
Esistono convenzioni ed accordi tra vari Stati che consentono di
evitare i depositi plurimi e di ottenere la registrazione del marchio
in più Paesi attraverso un unico procedimento amministrativo.
E' questo il caso del "Marchio Internazionale" (Accordo e Protocollo
di Madrid), che, tramite lo svolgimento di una sola pratica, consente
di pervenire contemporaneamente a capo di un gruppo di marchi
nazionali, ciascuno sottoposto alla disciplina ed alla giurisdizione
locale.
Il “Marchio Internazionale” non è quindi un tipo di marchio che vale
anche all’estero, ma è una speciale procedura che permette,
depositando una sola domanda, di chiedere la registrazione del proprio
marchio in più Paesi.
Il richiedente, dunque, sarà titolare di tanti marchi nazionali quanto
sono gli Stati nei quali ha effettuato il deposito.
E’ necessario osservare che questa procedura può essere svolta solo
per i Paesi che hanno aderito all’Accordo/Protocollo di Madrid, che,
ad oggi, sono:
ALBANIA, ALGERIA, ANTIGUA BARBUDA, ARMENIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, AZERBAIJAN, BAHRAIN, BENELUX, BHUTAN, BIELORUSSIA, BOSNIA E HERZEGOVINA,
BOTSWANA, BONAIRE SAINT, ESTATIUS AND SABA, BULGARIA, CHINA, CIPRO, UNIONE EUROPEA, CROATIA, CUBA, CURACAO, DANIMARCA, EGITTO, ESTONIA, FEDERAZ. RUSSA, FINLANDIA, FRANCIA, GEORGIA, GERMANIA, GHANA, GRAN BRETAGNA, GRECIA, IRAN, IRLANDA, ISLANDA, ISRAELE, JAPAN, KAZAKISTAN,
KENYA, KIRGHIZISTAN, LESOTO, LETTONIA, LIBERIA, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, MADAGASCAR, MAROCCO, MONGOLIA, MOZAMBICO, MONTENEGRO, NAMIBIA, NORVEGIA, OMAN, POLONIA, PORTOGALLO, PRINCIPATO DI MONACO, REP. ARABA SIRIANA, REP.DI COREA (COREA DEL SUD), REP. DI MACEDONIA, REP. DI MOLDOVA, REPUBBLICA CECA, REP. DEM. DI COREA (NORD), ROMANIA, SAN MARINO, SAO TOME AND PRINCIPE, SERBIA, SIERRA LEONE, SINGAPORE, SINT MAARTEN, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, STATI UNITI, SUDAN, SVEZIA, SVIZZERA, SWAZILAND, TAGIKISTAN, TURCHIA, TURKMENISTAN, UCRAINA, UNGHERIA, UZBEKISTAN, VIET NAM, ZAMBIA.
Priorità
Se entro sei mesi dalla data in cui viene
depositato un marchio nazionale se ne estende la validità a livello
internazionale, è possibile rivendicare la priorità del precedente
deposito.
In questo modo, il deposito del “Marchio Internazionale” si considera
effettuato nello stesso giorno di quello nazionale.
Allo scadere del periodo semestrale è in ogni caso possibile depositare il
“Marchio Internazionale” senza rivendicare alcuna priorità.
Durata e Rinnovo
La durata della tutela è di 10 anni a decorrere dalla data di
registrazione internazionale.
Il Marchio Internazionale può essere ulteriormente rinnovato per
periodi decennali.
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